Istituzione e normativa della riserva
Istituzione e normativa della Riserva Naturale Regionale del Vergari
Legge regionale 18 aprile 2023, n. 15, Istituzione della Riserva Naturale Regionale del Vergari (BURC n. 90 del 19 aprile 2023).
Legge regionale 24 maggio 2023, n. 22, Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità (BURC n. 116 del 24 maggio 2023).
Istituzione
1 – La Regione Calabria, in attuazione dell’art. 2, lett. r dello Statuto Regionale, dell’art.6 della L.R. n. 10/2003, al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat contemplati negli allegati alla direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e negli allegati alla direttiva 92/43/CEE “Habitat”, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni attuative del regolamento emanato con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (relativo all’attuazione della direttiva 92/43/CEE), come modificato con D.P.R. 12/3/2003 n.120, istituisce la Riserva Naturale Regionale del Vergari, ente con personalità di diritto pubblico.
2 – Nell’ambito della Riserva Naturale Regionale del Vergari, in conformità all’art. 24, comma 2 e comma 3 della L.R. n. 10/2003 sono individuate e perimetrate aree a diverso regime di conservazione e utilizzazione, graficamente individuate nell’allegata cartografia che è parte integrante della presente legge, come di seguito distinte:
- riserva naturale integrale;
- riserva naturale guidata;
- riserva naturale speciale.
Analisi storica, territoriale e paesaggistica ambientale
1 – L’area del Fiume Vergari identifica un ambito territoriale distinto su tre fasce fitoclimatiche ma tutte caratterizzate dalla presenza di comuni elementi naturalistici di grande valenza ecologica e paesaggistica, certamente tra i più rilevanti dell’intera regione calabrese. L’area protetta costituisce un’unità territoriale che si sviluppa dai 350 ai 1300 m s.l.m. e comprende tre zone, tra loro unite e allo stesso tempo distinte, gravitanti intorno al centro urbano di Mesoraca, alla frazione Filippa di Mesoraca e al Villaggio Fratta di Mesoraca.
2 – Il territorio ospita la fauna tipica delle aree appenniniche, tra cui molte specie contemplate nella Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” e nella Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. Si ricordano il lupo, il gatto selvatico (specie ormai a rischio di estinzione), la volpe, i mustelidi (martora, faina, tasso, donnola), l’istrice, il ghiro, lo scoiattolo nero meridionale, il capriolo, il cinghiale e la lepre. Notevole è la presenza della popolazione ornitologica, rappresentata anche da specie protette: corvo imperiale, gheppio, falco pellegrino, astore, sparviere, poiana, nibbio bruno, nibbio reale, falco di palude, albanella, biancone, falco lodolaio, gufo reale, allocco, barbagianni, assiolo, airone cinerino. Tra i rettili, alcuni dei quali inseriti in allegato “Habitat”, si ricordano: cervone, saettone, biacco, biscia dal collare, coronilla austriaca, vipera, lucertola campestre, ramarro, luscengola, tartaruga terrestre, tartaruga di fiume. Molto bene rappresentati sono anche gli anfibi, anch’essi parzialmente inclusi in allegato “Habitat”, tra i quali possiamo ricordare: rana italica, rospo comune, raganella, tritone, salamandrina dagli occhiali, salamandra pezzata.
3 – Il territorio si caratterizza altresì per la ricchezza di boschi e per la presenza di una ricca flora autoctona che rappresenta un patrimonio di rimarchevole valore scientifico, anche in termini di biodiversità. Molto numerose sono inoltre le specie conosciute come erbe officinali.
4 – Le risorse di tipo storico-culturali sono rilevanti, come pure i siti di archeologia industriale. Rilevanti sono altresì le tradizioni locali, le produzioni tipiche e le attività artigianali legate al mondo contadino e alla civiltà rurale.
Finalità
1 – La Regione, così come indicato all’art. 1 della presente legge, riconosce il valore degli habitat naturali quale struttura fondamentale della morfologia del paesaggio regionale e riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale.
2 – La tutela e la riqualificazione paesaggistica dell’area protetta del Vergari sono dirette, pertanto, a realizzare le seguenti finalità:
- la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;
- la tutela della biodiversità e dell’equilibrio complessivo del territorio, con particolare riferimento al patrimonio forestale, alle formazioni geologiche e geomorfologiche, alle risorse paleontologiche che presentano valore storico, scientifico e culturale;
- la salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici e identitari del territorio anche attraverso la rimozione delle situazioni di degrado ambientale;
- la salvaguardia e la conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio e al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
- la promozione dell’educazione ambientale dei cittadini;
- la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.
Obiettivi gestionali
1. Le finalità di cui all’art. 3 si realizzano attraverso i seguenti obiettivi gestionali:
- conservazione e miglioramento degli ecosistemi attraverso il controllo dei fattori inquinanti;
- tutela, conservazione e valorizzazione delle caratteristiche naturali, ambientali, di valenza paleontologica, archeologica, storica, architettonica e culturale, anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali e in funzione dell’uso sociale di tali valori;
- promozione, incentivazione e valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività economiche tradizionali ecosostenibili;
- miglioramento delle condizioni idrobiologiche dei corpi idrici al fine di salvaguardarne i popolamenti ittici e macrobentonici;
- recupero dei borghi antichi ad elevata valenza storico-culturale anche attraverso l’utilizzo delle tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio e del territorio;
- salvaguardia dei valori del sistema antropico, attraverso la conservazione e il risanamento del sistema insediativo storico, della viabilità storica, del sistema idraulico, del sistema produttivo agricolo tradizionale, del paesaggio nel rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali;
- promozione di attività di educazione, formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare, e di una politica attiva del tempo libero (ricreativo, sportivo e culturale), per il miglioramento della qualità della vita;
- valorizzazione e tutela di usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali della popolazione residente sul territorio;
- promozione dell’utilizzo di sistemi energetici da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico e di iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici;
- promozione della conoscenza scientifica dell’ecosistema con particolare attenzione alle specie endemiche e rare anche al fine di predispone misure di salvaguardia dell’ecosistema;
- adozione di sistemi volti a ridurre rifiuti e imballaggi, nonché a riciclare i rifiuti di qualsiasi natura provenienti dalle aree perimetrali purché non presentino fattori di rischio inquinanti per l’ecosistema;
- sostegno e promozione della fruizione turistica-ricreativa ecocompatibile del territorio anche attraverso lo sviluppo dell’agriturismo, dell’agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative.
Confini
1 – La Riserva Naturale Regionale del Vergari è costituita da un ambito territoriale che gravita intorno all’abitato di Mesoraca.
2 – I confini della Riserva Naturale Regionale del Vergari sono riportati nell’allegata cartografia in scala 1:25.000 e le zone a diversa classificazione, così come previste dall’art. 24, comma 2 della
L.R. 10/2003 sono puntualmente indicate nella stessa cartografia.
Gestione
1 – La gestione della riserva naturale sarà affidata al Comune di Mesoraca che può avvalersi attraverso specifiche Convenzioni, di Associazioni ambientaliste operanti in Calabria riconosciute dal competente Ministero e individuate d’intesa con la Regione Calabria.
2 – Le modalità di coordinamento della gestione saranno attuate secondo quanto previsto dall’art. 32 della L.R. n. 10/2003.
Piano d’assetto naturalistico
1 – Entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l’Ente di gestione, in collaborazione con il competente Settore parchi e aree protette della Regione Calabria, elabora il Piano di assetto naturalistico, secondo le modalità e i contenuti di cui all’articolo 27 della l.r. 10/2003, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti stessi, nell’ambito di un uso sostenibile delle risorse.
2 – Il Piano di assetto naturalistico è adottato e pubblicato nel rispetto della procedura di cui all’articolo 27 della L.r. 10/2003.
3 – Si applicano in ogni caso i divieti di cui alla L.R 10/2003.
Sede
1 – La sede legale ed operativa dell’ente di gestione dell’area protetta viene individuata secondo quanto previsto dall’art. 8 della L.R. n. 10/2003.
2 – La sede legale dovrà essere eco-compatibile ed integrata architettonicamente con il contesto naturalistico dell’area protetta e dovrà altresì essere fruibile anche attraverso la realizzazione di un osservatorio e/o museo naturalistico.
Regolamento della Riserva
1 – Il regolamento è redatto dall’Ente di gestione dell’area protetta contestualmente al Piano di assetto naturalistico del quale è parte integrante, ai sensi dell’art. 19 della l.r. 10/2003, disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio della Riserva naturale, le attività disciplinate dall’organo gestore, i prodotti ed i servizi concessi a terzi, il diritto all’uso del nome e dell’emblema della Riserva, nonché i divieti e le sanzioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia.
2 – Le modifiche del Regolamento sono adottate e approvate con lo stesso procedimento di cui al comma 1.
3 – Il Regolamento è pubblicato sul BURC ed acquista efficacia dalla data della pubblicazione.
Programma triennale per la valorizzazione della Riserva Naturale Regionale del Vergari
1 – L’Ente di gestione adotta ogni tre anni, entro il 31 gennaio, un programma che costituisce lo strumento gestionale finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per la valorizzazione della Riserva ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nonché le procedure di verifica e controllo dei risultati della gestione.
2 – Il programma triennale può essere modificato annualmente, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.
Programma annuale d’Interventi
1 – Nel rispetto delle finalità della presente legge ed in coerenza con gli obiettivi contenuti nel piano di cui all’art.7 e del programma triennale di cui all’articolo 10, entro il mese di ottobre di ogni anno, l’Ente di gestione della Riserva Naturale predispone ed adotta un Programma d’interventi contenente le misure programmate e necessarie da realizzare sulla Riserva nell’anno successivo corredato dalla corrispondente previsione di spesa.
2 – Sulla base del programma di cui al comma 1, la Regione Calabria sostiene con un contributo annuale, da determinarsi in sede di approvazione della legge di stabilità regionale, le spese di funzionamento della riserva naturale regionale.
Attività di controllo e potere sostitutivo
1 – L’attività di controllo e vigilanza sulla gestione della riserva naturale viene esercitata secondo le modalità previste dall’articolo 36 e 37 della LR 10/2003.
2 – A tal fine, l’ente di gestione trasmette annualmente, entro il mese di marzo, nel rispetto di quanto prescritto dal comma 3 dell’articolo 32 della Lr 10/2003, una relazione descrittiva:
- dello stato di attuazione delle attività programmate e di quelle realizzate;
- i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma di cui ai precedenti articoli 10 e 11 della presente legge;
- la rendicontazione dell’attività contabile annuale, nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3 – Nel caso di grave e reiterata inadempienza dell’ente di gestione nella predisposizione del piano di gestione di cui all’articolo 7 e delle attività ed interventi previsti nel programma di cui all’articolo 11, la Regione Calabria, previa diffida, esercita il potere sostitutivo e/o di revoca nei confronti del soggetto inadempiente, ai sensi dell’articolo 37 della Lr 10/2003.
Tabellazione
1 – I confini dell’area protetta e delle aree classificate a riserva naturale integrale, a riserva naturale guidata e riserva naturale speciale sono delimitati da idonee tabelle, collocate entro 6 mesi dall’istituzione in modo visibile lungo il perimetro dell’area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: “Regione Calabria — Riserva Naturale Regionale del Vergari”.
Sistema Informativo
1 – L’Ente gestore della Riserva avrà l’obbligo, entro 90 giorni dall’approvazione del Regolamento, di predisporre un apposito sportello informativo fisico o telefonico o telematico.
2 – L’Ente gestore della Riserva avrà l’obbligo, entro 90 giorni dall’approvazione del Regolamento, di predisporre un apposito portale web informativo nel rispetto delle normative vigenti su trasparenza, privacy ed accessibilità, che contenga le seguenti sezioni:
- Istituzione e normativa
- Il territorio
- Servizi turistici e aziende agroalimentari
- Promozione culturale.
3 – Il portale istituzionale di cui al comma 2 potrà comprendere tutti i contenuti aggiuntivi che concorrono al perseguimento delle finalità della riserva di cui all’articolo 3 della presente legge.
4 – Tutti i comuni e le province territorialmente interessati dalla riserva dovranno predispone sul proprio portale web ufficiale un link di collegamento al sito della Riserva.
5 – L’ente di gestione avrà l’obbligo, entro e non oltre 24 mesi dall’approvazione del Regolamento, di predisporre un’opportuna guida turistica naturalistica della Riserva da destinare a mirate campagne di sensibilizzazione che perseguano le finalità di cui all’articolo 3 della presente legge.
Norma finanziaria
1 – Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell’Ente gestore.
2 – La Regione Calabria sostiene gli interventi previsti annualmente ai sensi dell’articolo 11 della presente legge, unicamente attraverso l’erogazione di un contributo annuale a favore dell’Ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale.
3 – A decorrere dall’anno 2023 il contributo di cui al comma 2, determinato nel limite massimo di 100.000,00 euro annui, trova copertura a valere delle risorse di cui all’art. 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5, destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione del bilancio 2022-2024.
4 – Il contributo di cui ai precedenti commi è corrisposto previa rendicontazione da parte dell’Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.
Entrata in vigore
1 – La presente legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Calabria.
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